Questa nuova edizione del Codice del lavoro vede la luce nel pieno della terribile emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione, anche in Italia, del virus Sars-CoV-2, responsabile della malattia respiratoria denominata COVID-19.
Si tratta di un’emergenza senza precedenti, che vede esposto, in prima linea, il sistema sanitario nazionale – e, a cascata, tutti gli altri sistemi strategici del paese, incluso quello produttivo – e che ha imposto ai cittadini di tenere comportamenti responsabili, a tutela della salute pubblica.
Sono state adottate, fin dalle prime fasi dell’emergenza – la cui epifania è databile con la scoperta, in Italia, del primo infettato, alla metà del mese di febbraio del 2020 – misure di cosiddetto “contenimento”, con l’imposizione di divieti e restrizioni alle libertà di circolazione e movimento, nonché, per quanto qui d’interesse immediato, alla stessa attività lavorativa, pubblica e privata, in qualsiasi forma prestata (dall’esercizio dell’industria, all’artigianato, al commercio, alle arti, fino alle professioni), allo scopo di limitare al massimo grado possibile – attraverso il cosiddetto “distanziamento sociale” – la diffusione del contagio, che avviene (e molto facilmente) per via aerea.
Era inevitabile che lo stesso diritto del lavoro, così come lo abbiamo finora conosciuto, ne risultasse profondamente inciso, almeno (si spera) temporaneamente.
La conseguente “fibrillazione” normativa ha reso necessario l’inserimento, nella sistematica del Codice del lavoro, di una parte autonoma e di nuova introduzione, dedicata al cosiddetto “lavoro nell’emergenza”, allo scopo di offrire agli operatori pratici, prima ancora che agli studiosi del diritto, il catalogo delle disposizioni che più direttamente hanno inciso sulla disciplina del rapporto di lavoro, pubblico e privato.
Lo strumento normativo utilizzato per affrontare l’emergenza, come era naturale attender-si, è stato quello del decreto-legge, che la nostra Costituzione mette a disposizione del Governo per adottare, appunto in casi straordinari di necessità e di urgenza, provvedimenti aventi valore di legge ordinaria, sottoposti alla successiva approvazione parlamentare.
In questo panorama, pur in continua evoluzione, rilievo centrale assumono il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), convertito in legge 24 apri-le 2020, n. 27, e il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), che hanno fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti-legge emanati a partire dal 23 febbraio 2020.
La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiata dal legislatore dell’emergenza, in relazione alle attività indispensabili, che non possono essere sospese senza mettere a rischio l’ordinata convivenza civile e la stessa sopravvivenza della popolazione, è quel-la del lavoro “agile”, allo scopo di limitare la presenza sui luoghi di lavoro.
Istituti classici del sostegno alle imprese e ai lavoratori, a partire dalla cassa integrazione guadagni e altri ammortizzatori sociali, per finire al riconoscimento di permessi retribuiti e di congedi, sono stati ampliati e rafforzati, con l’eliminazione, per tutta la durata del pe-riodo emergenziale, della gran parte dei requisiti (limitativi) previsti per l’accesso e il godi-mento delle relative prestazioni.
È stata prevista la non computabilità, nel comporto, dei periodi di “quarantena” imposti dall’autorità, oltre alla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
Sono stati, ancora, previsti nuovi e più pregnanti obblighi di dotazione, in favore dei la-voratori, di dispositivi di protezione individuale e sono state introdotte misure di sostegno al reddito anche a beneficio dei lavoratori autonomi.
L’attuazione di tali previsioni, connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza di provvedere, è stata demandata a numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, a decreti dei singoli ministri e a ordinanze di protezione civile, di alcuni dei quali si dà conto, per quanto d’interesse, nella parte del Codice di nuovo conio.
Questa nuova edizione, ovviamente, non ha tralasciato di considerare tutte le altre novità legislative introdotte anteriormente al regime emergenziale.
Si segnalano, tra le tante:
— il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi);
— la legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo);
— la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-rio 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
— il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito in legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente).
Ancora una volta, nonostante le difficoltà incontrate anche nel settore del lavoro in editoria, la intelligente e pronta (e pertanto insostituibile) collaborazione della Redazione, fonte di preziosi suggerimenti per gli autori, ha consentito di confezionare un utilissimo corredo di indici sistematico, analitico e cronologico.
Chiudiamo questa (insolitamente) lunga premessa con l’augurio che la tremenda crisi, che questa volta ha investito il fattore umano, più ancora che il capitale, possa indurre a un mutamento di prospettiva che rimetta al centro della discussione politica i principi costituzionali di solidarietà economica e sociale, effettività, uguaglianza e dignità, veri capisaldi della nostra Repubblica democratica, fondata sul lavoro.