Il diritto islamico è la fonte materiale del vigente diritto positivo dei Paesi musulmani, ma non si identifica propriamente con nessuno di essi. In ciascun ordinamento, infatti, ai principi giuridico-religiosi del Corano e della Shariah si affiancano consuetudini, normative positive, usi locali etc. che disciplinano nel dettaglio la convivenza del corpo sociale. Nei Paesi musulmani i principi religiosi, pur essendo considerati immutabili nel loro "nocciolo duro" perché derivati direttamente da Dio, necessitano, dopo circa quattordici secoli dalla Rivelazione coranica, di una chiave di lettura in grado di conciliarsi con le mutate esigenze della società civile. In tali ordinamenti, soprattutto negli ultimi due secoli, si sono verificati alcuni importanti mutamenti: l'occidentalizzazione del diritto, che ha prodotto lo sviluppo di branche completamente nuove (come il diritto costituzionale) e ne ha modificate altre (diritto penale, commerciale, bancario etc.); le codificazioni, per dare ordine alle norme vigenti in materia di statuto personale (matrimonio, famiglia, successioni etc.); la decadenza degli ordini giudiziali tradizionali (qaddi, mazalim, muhtasib) a fronte dell'istituzione di Tribunali organizzati sul modello occidentale, chiamati ad applicare il diritto ispirandosi ai principi della tradizione islamica. Questa evoluzione, maturata in tempi e luoghi diversi, non è stata uniforme, né pacifica, e attualmente è in pieno fermento.