Questa edizione del Manuale, pensato sia per lo studente universitario, sia per chi, dopo la laurea, prepara concorsi ed esami, è aggiornata alle novità che da giugno 2021 hanno interessato la parte generale del diritto penale. Tra le novità legislative, nel corso dell'ultimo anno merita particolare rilievo la riforma Cartabia (l. n. 134/2021), volta a conferire efficienza al sistema della giustizia penale. Nel suo impianto complessivo si tratta di una legge delega, che contiene peraltro anche disposizioni immediatamente precettive, già in vigore, tra le quali spiccano per importanza quelle attinenti alla prescrizione del reato. Quanto alle deleghe al Governo, la cui attuazione è prevista entro l'autunno 2022, tra gli istituti di diritto sostanziale abbiamo concentrato l'attenzione soprattutto sui criteri di delega relativi all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, alle pene sostitutive, alla giustizia riparativa e alla pena pecuniaria. Un'importante riforma in gestazione riguarda inoltre la disciplina dell'esecuzione dell'ergastolo e della reclusione nei confronti dei condannati per gravi delitti di criminalità organizzata che non collaborino con la giustizia. Numerose, nell'arco di tempo considerato, sono state le riforme che, avendo per oggetto primario settori più o meno ampi della parte speciale del diritto penale (tra l'altro, delitti contro il patrimonio culturale; frodi e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti; ricettazione e riciclaggio; abuso e sfruttamento sessuale di minori) hanno comunque inciso anche su istituti di parte generale. Tra gli istituti ampiamente interessati da queste riforme: le pene accessorie, la sospensione condizionale della pena, la confisca e la responsabilità da reato dell'ente. Quanto alla giurisprudenza, particolare risalto assumono, oltre a numerose decisioni della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite - alcune pronunce della Corte costituzionale, relative, tra l'altro: agli artt. 4 bis e 41 bis ord. penit., alle R.E.M.S., alle sanzioni amministrative punitive, a recidiva reiterata e bilanciamento delle circostanze, nonché all'abuso d'ufficio.