In Sicilia vige una norma statutaria peculiare, secondo cui i progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione dei gruppi di interessi professionali e degli organi tecnici regionali. Lo Statuto speciale siciliano è storicamente il primo esempio di integrazione delle lobby nel processo legislativo. Il dibattito costituente dell'epoca mostra tutta la portata costituzionale innovativa della disposizione. Ma come è accaduto, mentre da un lato si sanciva con regolamento parlamentare l'inclusione nell'istruttoria dei portatori di interesse, dall'altro la prassi e una patologica intermediazione politica hanno cancellato le funzioni dello stesso processo istruttorio. Nel dibattito odierno sulla regolamentazione dell'attività di lobbying la forma di regolamentazione siciliana appare giuridicamente rilevante ma nello stesso tempo rende evidente i limiti di operatività rispetto alla nuova forma di governo regionale e all'espandersi dei relativi poteri legislativi e amministrativi nel nuovo assetto istituzionale federalista.
Che cosa è la lobby? Sempre di più nel lessico giornalistico e politico è impiegata questa espressione. Il termine è utilizzato per agitare fantasmi di poteri occulti, torbidi intrecci di interessi difesi a colpi di pesanti pressioni e di indebite ingerenze nell'attività delle istituzioni. La lobby si associa alle tangen-ti, alla corruzione di politici, di uomini di governo e della pubblica amministrazione, ma anche alla difesa indiscriminata di corporazioni e interessi di nicchia. Ma in realtà questa definizione ambigua nasce dal senso comune. Perché la lobby, nella sua accezione politologica, indica una tecnica o forma legittima di partecipazione in democrazia di interessi più o meno particolari. Ed è antitetica alla corruzione.
Sui media non si è parlato d'altro, eppure sono in pochi ad aver spiegato nel dettaglio cos'è e come funziona il traffico di influenze illecite: un "mezzo reato" che sta squassando la politica e sconvolgendo gli equilibri nel paese. I magistrati che hanno indagato sull'affaire Tempa Rossa hanno ipotizzato questa fattispecie di ultima generazione, introdotta con la legge Severino nel novembre 2012. Ma le riflessioni vanno oltre il singolo episodio e investono, in generale, i rapporti che intercorrono tra aziende e istituzioni, tra lobbying e decisioni pubbliche, su cui è sempre in agguato il rischio di un processo mediatico nello scontro italico fra magistratura e politica. I "gruppi di pressione" rappresentano oggi una parte fondamentale della dialettica politica: il lobbismo è infatti considerato come un aspetto indispensabile del procedimento decisionale. Malgrado ciò, il nostro ordinamento giuridico ancora non prevede una normativa di riferimento che disciplini l a rappresentanza di interessi particolari presso i decision makers.