Con una esposizione chiara, arricchita da consistenti riferimenti bibliografici, sono trattate l'attualità e le ragioni dello studio del diritto canonico, le differenze con gli altri diritti religiosi e con i diritti statali. Dopo i riferimenti storici, ampio spazio è dedicato al sistema delle fonti, alle persone fisiche e giuridiche, al governo della Chiesa universale e particolare, al matrimonio canonico, al diritto patrimoniale, al diritto penale, al processo, alle cause di canonizzazione. Le "Lezioni di diritto canonico" affrontano infine la disciplina delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, con riferimenti anche al diritto dello Stato della Città del Vaticano. Il volume si rivolge innanzitutto agli studenti universitari, ma può essere utile anche a studiosi e operatori del diritto interessati ad avere una conoscenza generale del diritto canonico.
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
Le pagine che seguono costituiscono un frammento di una riflessione più ampia, la quale ruota attorno ad una questione di fondo: il matrimonio, inteso sia come atto costitutivo della famiglia (matrimonium in fieri, come dicono i canonisti) sia come la famiglia stessa che su questo si fonda e che dura nel tempo (matrimonium in facto esse), è un istituto strutturato dal diritto o un istituto strutturato dalla legge? L'interrogativo oggi si pone per più ragioni, non ultima quella relativa alla differenza sessuale quale prerequisito inderogabile del matrimonio. In questo ambito si coglie un divario tra le ideologie del gender, che distinguono e contrappongono natura e cultura, ed il diritto canonico, che viceversa continua ad esprimere una concezione la quale tiene insieme natura e cultura. Nel testo si tenta di dare una risposta all'interrogativo iniziale e cioè che si tratta di istituto strutturato dal diritto e non dalla legge, nel senso che "veritas, non auctoritas facit matrimonium."