Nel corso del suo lungo e quieto regno Numa, il saggio e pio sabino che stando alla tradizione succede a Romolo, innova profondamente l'ordinamento giuridico di Roma. Il secondo re crea una miriade di norme organizzative e precettive, volte a garantire la pace nei rapporti tra gli uomini e tra loro e le divinità che popolano la città. Spiccano tra queste, accanto alle prescrizioni istitutive di collegi sacerdotali e di culti, le disposizioni legislative che reprimono la violazione dei confini attuata tramite lo spostamento o la rimozione delle pietre poste sugli stessi, la condotta della concubina che tocca l'altare o il tempio di Giunone e infine l'omicidio: graduando la sanzione a carico del reo in relazione alla volontarietà o meno dell'azione criminosa.
Questo testo affronta i temi che da sempre attraggono e tormentano i giuristi. Come rappresentare e spiegare il concetto di diritto, la nozione della giustizia e l'istituzione dello Stato? Lo sguardo critico e lucido di Nicolás Gómez Dávila conduce il lettore all'interno di un percorso storico e speculativo, fino a tracciare una nuova mappa del giuridico, quanto mai ricca di fascino. "Diritto, Giustizia e Stato vengono ridefiniti da questo poderoso ed eclettico pensatore del Novecento, che non ne perde mai di vista il collegamento con l'etica, la politica, la tradizione, la storia, i giuristi." (Luigi Garofalo)
Raramente gli storici del diritto si sono interrogati sullo statuto giuridico del corpo nell'ordinamento romano. I contributi raccolti in questo tomo mirano a offrire i primi elementi utili alla sua complessiva ricostruzione. Ne sono autori Miriam Padovan, Paola Ziliotto, Marco Falcon, Elisa Francescon, Maria Chiara Passera, Ruggero Rubisse, Francesca Pulitanò, Irene Cesarorto, Valerio Calzavara e Roberto Scevola: coordinati da Luigi Garofalo, essi hanno in particolare indagato temi vari concernenti il corpo in vita e dopo la morte dell'uomo libero, anche di rango imperiale, e dello schiavo, l'intreccio del medesimo con la medicina e il suo assoggettamento al potere privato del creditore e alla repressione criminale in mano ai singoli e a taluni organi della coilettività.