
Quale soluzione giuridica si potrebbe ipotizzare dinanzi alla lacuna legis per la Sede Romana totalmente impedita? La presenza di un silenzio normativo su una tale situazione inerente all'esercizio del munus petrino, servizio necessario all'unità della Chiesa, è sembrata tanto delicata da spingere a cercare di comprenderne la portata nel modo più ampio possibile. Per questo la trattazione si è estesa allo sviluppo generale del tema della Sede impedita. L'intento è stato di non limitarsi a presentare l'elaborazione di ipotesidi dottrina canonica a partire dalle fonti legislative e storiche, ma cercare di comprendere una realtà attinente con la vita odierna della Chiesa, che da pochi anni ha vissuto l'evento della rinuncia al ministero petrino presentata da Benedetto XVI.
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
Papa Francesco ha ricordato che «come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi». Il manuale intende fornire gli elementi gestionali indispensabili per tutti coloro che hanno responsabilità su attività e beni di parrocchie, diocesi, istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni di fedeli, fondazioni, e di tutti quegli enti che hanno un patrimonio che deve essere tutelato e gestito con discernimento, alla luce dei fini propri della Chiesa. Il cardine fondamentale su cui è imperniato il libro è il canone 1284 CIC, secondo cui gli amministratori devono svolgere le loro funzioni «con la diligenza del buon padre di famiglia». Ogni tematica è stata analizzata con un'impostazione metodologica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare che ha unito aspetti giuridici, economici e finanziari. Nei capitoli del libro viene proposta una visione orientata verso un'evoluzione dal paradigma di "amministrazione" a quello di "gestione". Sono illustrate tecniche di pianificazione, programmazione e risk management al fine di comprendere meglio la complessità delle organizzazioni, siano esse di tipo profit o non profit. Nel dettaglio, sono spiegati la redazione del business plan, la formazione del budget, le attività di fund raising, i contratti, le tecniche bancarie, gli strumenti finanziari, la regolamentazione antiriciclaggio. Un focus è dedicato alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Per le istituzioni cattoliche di tipo profit, in particolare, sono presentate le nuove opportunità di approvvigionamento finanziario disponibili sul mercato dei capitali che sono complementari al credito bancario, sempre più sottoposto ai criteri di vigilanza regolamentare dettati da Basilea III.
"La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione" (Commissione Teologica Internazionale cit. in Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 305). In questo volume, dinnanzi all'attuale situazione di crisi del matrimonio e della famiglia e ad un diffuso positivismo giuridico (secondo il quale iustum quia iussum anziché iussum quia iustum), e nel contesto "della dittatura e del colonialismo del pensiero unico e della cultura dominante" (cf. ideologia del gender di cui Papa Francesco parla anche al n. 56 di Amoris laetitia), partendo dalla legge naturale che non è un peso dato all'uomo, ma un dono di Dio per il bene dell'uomo in quanto in essa l'uomo può più pienamente comprendersi, si ripropone - secondo quanto la Chiesa, che è madre e maestra, insegna - la verità, la bellezza ed il diritto del matrimonio e della famiglia, che sempre più devono divenire buon annuncio al mondo...
Manuale agile e pratico di diritto canonico per la preparazione ad esami e concorsi. Ogni capitolo si correda di domande e risposte per il ripasso rapido.
La ricerca parte dal concetto di "delicta graviora", approfondendone il significato e l'origine storica. Le Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela hanno finalmente disciplinato in maniera più organica e sistematica l'argomento, anche sotto il profilo procedurale. Il presente lavoro si sofferma, in particolare, sui cinque reati più gravi contro l'Eucaristia. La ricerca si propone di scrutare la ratio sottesa alle disposizioni, la loro storia, il loro contesto, i pregi ed i limiti.
In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della rinuncia del Pontefice, con contributi sia di carattere storico che di diritto positivo di G. Boni, O. Condorelli, A. Errera, M. Ganarin, V. Gigliotti. La rivista presenterà inoltre un intervento dal titolo Diritto e misericordia a firma di G. Dalla Torre; un approfondimento sul ruolo dell'economo diocesano di H. Pree, ed alcuni articoli di carattere storico di N. Alvarez de las Asturias, J. M. Cabezas Cañavate e S. A. Szuromi. Nota bibliografica sul diritto patrimoniale canonico di J. Miñambres.
È stata valida l'elezione del vicario capitolare? E, qualora non sia stata valida tale elezione, le sue decisioni sono vincolanti oppure no? Dopo l'esposizione relativa alla sede impedita e alla figura del vicario capitolare, viene presentata la situazione particolare creatasi in Cecoslovacchia, nella diocesi di Spis, durante il regime comunista. Viene, perciò, descritta la situazione verificatasi dopo la seconda guerra mondiale, considerando il rapporto tra la Chiesa e lo Stato e gli attacchi dello Stato contro la Chiesa.
Il progresso scientifico e tecnologico, con le sconfinate possibilità che esso chiude per l’umanità, influisce sotto molteplici aspetti nel modo di vivere e di concepire il matrimonio, anche nell’ambito della Chiesa. A questa tematica – Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico – è stato dedicato il XLVII Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Gaeta dal 7 al 10 settembre 2015, i cui atti sono raccolti in questo volume. Il Congresso si è proposto di verificare l’influsso che le moderne acquisizioni in campo scientifico, soprattutto medico, e tecnologico hanno avuto sul sistema tradizionale delle nullità del matrimonio canonico e sul processo riguardante le cause matrimoniali.
Costituzione della Repubblica Italiana. – L. 27 maggio 1929, n. 810: Trattato lateranense. – L. 25 marzo 1985, n. 121: Accordo di revisione del Concordato con protocollo addizionale. – L. 11 agosto 1984, n. 449: Intesa con la Tavola valdese. – L. 22 novembre 1988, n. 516: Intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste. – L. 22 novembre 1988, n. 517: Intesa con le Assemblee di Dio in Italia. – L. 8 marzo 1989, n. 101: Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. – L. 12 aprile 1995, n. 116: Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. – L. 29 novembre 1995, n. 520: Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. – L. 30 luglio 2012, n. 126: Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale. – L. 30 luglio 2012, n. 127: Intesa con la Chiesa di Gesú Cristo dei Santi degli ultimi giorni. – L. 30 luglio 2012, n. 128: Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia. – L. 31 dicembre 2012, n. 245: Intesa con l’Unione Buddhista Italiana. – L. 31 dicembre 2012, n. 246: Intesa con l’Unione Induista Italiana. – Tavola sinottica delle disposizioni contenute nell’Accordo di Villa Madama e nelle leggi di approvazione delle Intese. – L. 20 maggio 1985, n. 206: Protocollo di approvazione delle norme per gli enti ecclesiastici. – L. 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico. – D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33: Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222. – D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175: Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. – D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare (estratto). – L. 1° aprile 1981, n. 121: Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: Approvazione del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417: Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421: Intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 ottobre 2004 relativo all’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128: Ordinamento interno dei servizi ospedalieri (estratto). – L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale (estratto). – D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (estratto). – D.P.C.M. 27 giugno 1986: Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private (estratto). – L. 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (estratto). – L. 4 marzo 1982, n. 68: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena. – D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (estratto). – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio (estratto). – D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189: Intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. – Accordo del 5 dicembre 2006 in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche. – D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78: Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. – L. 24 giugno 1929, n.1159: Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato. – L. 27 maggio 1929, n. 847: Disposizioni per l’applicazione del Concordato lateranense relative al matrimonio. – L. 18 luglio 2003, n. 186: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica. – L. 1° agosto 2003, n. 206: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori. – Norme del codice penale. – Altre norme di diritto comune. – Sentenze della Corte costituzionale. – Sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. – Atti e strumenti internazionali. – Norme comunitarie. – Norme del Codice di diritto canonico. – Norme generali. – I fedeli cristiani. – La costituzione gerarchica della Chiesa. – La funzione d’insegnare della Chiesa. – La funzione di santificare della Chiesa. – I processi. – I beni temporali della Chiesa. –
Il Compendio di Diritto Ecclesiastico 2016 nasce dalla particolare attenzione posta nei confronti della continua attività del legislatore finalizzata a introdurre nel tessuto normativo nazionale nuove leggi che interessano la disciplina del fenomeno religioso. In particolare, il testo analizza lo sviluppo giurisprudenziale attinente ai profili interpretativi degli istituti propri della materia trattata, riportando al suo interno le pronunce più recenti, e allo stesso tempo citando le sentenze che hanno segnato un punto cardine nella sua evoluzione, così da fornire un quadro completo sugli orientamenti del Giudice delle Leggi e di Legittimità. È presente un approfondimento sulla disciplina inerente agli Enti Ecclesiastici e al regime tributario al quale gli stessi sono sottoposti, anche in riferimento alla Legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015). Lo scopo del compendio è contestualizzare in un ambito giuridico contemporaneo gli istituti trattati, carpendo la ratio che ha spinto il legislatore a modificare in funzione della disciplina del fenomeno religioso alcune norme di diritto sostanziale e procedurale in ambito sia civile che penale.
Questo studio della normativa canonica sul matrimonio si rivolge a quanti, chierici e laici, possono essere oggi interessati, a vario titolo, ad una conoscenza più approfondita della materia nell'ottica evangelica di servizio, alla luce del magistero pontificio di Papa Francesco. È una introduzione allo studio dei canoni del Codice di Diritto Canonico sul matrimonio, e in particolare di quei canoni relativi al processo matrimoniale, che il recente Motu Proprio Mitis Iudex di Papa Francesco ha modificato, mantenendo tuttavia il percorso giudiziario. Intento dell'autore è di presentare la dottrina in maniera chiara, precisa e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, pur senza rinunciare ad un certo rigore scientifico nella formulazione della dottrina e nella esposizione delle soluzioni proposte dai Canonisti più accreditati; mossi tuttavia più che dall'interesse scientifico di una conoscenza erudita delle leggi, dal desiderio di entrare nello spirito del Legislatore, conoscere i fini che intende promuovere, e perseguirli integralmente, apprezzandone l'utilità pratica e pastorale.