L'attuazione di modelli di perequazione finanziaria de mutuo subsidio nelle strutture organizzative della Chiesa assume, specialmente all'indomani del Concilio Vaticano II, una valenza prioritaria. In tale quadro il can. 1271 CIC 1983 positivizza un'inedita forma di introito verticale di flussi finanziari per la carità del Romano Pontefice. Questo modello, che si affianca all'Obolo di San Pietro, rinvia all'antica pratica paolina delle collette nelle comunità cristiane delle origini e al tema della sollicitudo omnium ecclesiarum, ma esprime anche la necessità di estendere il perimetro concettuale della caritas agli uffici centrali di governo della Sede Apostolica. La norma, una novità del nuovo Codex, pone tuttavia problemi giuridici di non facile soluzione. In armonia con i principi conciliari di compartecipazione, sussidiarietà e corresponsabilità, riepiloga il principio-fine della caritas, ma richiede innovativi paradigmi di metodo nell'organizzare le «strutture» in sintonia con gli standard internazionali di razionalità, efficienza e trasparenza della gestione dei flussi finanziari nelle dinamiche di transito centro-periferiche.
Il volume intende offrire una disamina dei numerosi interventi normativi adottati, negli ultimi anni, dalla Chiesa cattolica contro mafie e corruzione. In assenza di una normativa di carattere universale, tale impegno si è finora tradotto nell'emanazione di "normative canoniche antimafia" da parte delle Chiese particolari che, in molti casi, hanno rappresentato il risultato di direttive comuni elaborate d'intesa tra i Vescovi delle relative Conferenze Episcopali Regionali. Soprattutto le Diocesi del Mezzogiorno d'Italia si sono così munite di apposite disposizioni dirette a prevenire le possibili infiltrazioni del crimine organizzato nelle associazioni ecclesiali, anche attraverso la comminazione di specifiche sanzioni per gli affiliati alle cosche. Particolarmente rilevante è stata, inoltre, la produzione normativa in tema di feste religiose, materia che investe la dinamica dei rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento statuale, entrambi chiamati, seppure da prospettive diverse, «alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese» anche attraverso la previsione di un'adeguata azione di contrasto al crimine organizzato e al fenomeno corruttivo.