L'avvenuta adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese ha costituito una sorta di "rivoluzione copernicana" dei principi generali di redazione del bilancio. Fino all'adozione degli IAS/IFRS tali principi generali, con riferimento alle imprese di matrice nazionale, si informavano esclusivamente a criteri basati sul principio cardine della "prudenza amministrativa", al fine di evitare possibili annacquamenti di capitale ed eventuali distribuzioni di utili fittizi, in tal senso recependo un tipo di impostazione retaggio del "vecchio" sistema normativo del 1942 se non dell'ancora più antico codice di commercio del 1882. L'introduzione dei principi contabili internazionali ha determinato radicali cambiamenti, in primo luogo nelle finalità del bilancio. Il "framework" dei principi IAS/IFRS, infatti, assegna al bilancio un fine completamente diverso rispetto all'obiettivo ad esso attribuito dalla normativa domestica. Ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Dal punto di vista dei principi IAS/IFRS il bilancio deve fornire informazioni finanziarie, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico.
L'analisi dei tratti rivelatori della lesività dell'atto amministrativo riflette un bisogno di tutela, individuale e collettiva, poiché proprio l'identificazione dell'atto lesivo contribuisce a preservare, dalle conseguenze del potere, il bene giuridico alterato dall'atto stesso. La tipizzazione dell'effetto lesivo, pertanto, è volta ad agevolare la reazione dell'ordinamento rispetto al disvalore inveratosi, la stessa atteggiandosi a precipitato di un rapporto amministrazione/cittadino ispirato all'idea di protezione della sfera giuridica del destinatario, quindi, dei suoi beni e delle sue pretese. Il perseguimento di detta aspirazione, però, non è reso agevole da un ordinamento che, nell'astenersi dal definire l'atto amministrativo, non prevede quale atto sia lesivo, rendendo, così, sempre più atipica la scelta amministrativa limitativa, la quale, in quanto priva di un chiaro dato normativo, opera nell'incertezza e nella mutevolezza della prassi. Del resto, l'uso confuso dei termini atto e provvedimento non solo non risolve quanto, invero, acuisce i dubbi e le aporie, rendendo incerto il perimetro dell'oppugnabilità e vulnerando, quindi, il diritto di difesa. L'ordinamento, infatti, non esclude che l'atto lesivo possa non coincidere con il provvedimento, rendendo così la lesività un tratto possibile non solo dell'atto finale, quanto, altresì, dell'atto endoprocedimentale. Di qui, una condizione di generale incertezza, che mal si concilia con una ordinata idea del diritto fondata sul paradigma norma-potere-effetto, laddove la lesività si rivela un posterius, a sua volta, conseguenza di un agire non solo antigiuridico, posta la sua contrarietà alla norma, quanto ingiusto, se per ingiustizia si intende la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Tuttavia, ciò non può né deve indurre a dequotare l'apporto dell'interprete, in quanto si è consapevoli del salvifico ausilio che l'ermeneuta deve assicurare all'applicazione della norma, nel segno, però, di una volontà che solo il legislatore può e deve esprimere onde scongiurare le conseguenze dell'arbitrio. La conoscibilità dell'atto impugnabile risponde, così, ad un'esigenza di certezza, che si fonda proprio sulla conoscibilità del disvalore e sulla prevedibilità delle conseguenze, in seno ad un ordinamento che, se privo di razionalità giuridica, favorendo perplessità ed incertezze, nega giustizia. La tutela diventa, così, corollario del potere, in ragione di una conseguenza lesiva che, determinando la reazione dell'ordinamento, conferisce al destinatario dell'effetto giuridico la pretesa alla salvaguardia della situazione lesa, contrapponendo alla lesività la protezione della sfera soggettiva, alla negazione del valore la sua affermazione. La lesività, pertanto, postulando la contraddittorietà al diritto dell'effetto che la genera, diventa fonte di reazione dell'ordinamento. Sicché, indagare la lesività nei suoi tratti ontologici rende vieppiù attuale l'esigenza di tutelare il diritto nel processo, in un'epoca, come quella in atto, nella quale "il processo non ci appare più in funzione del diritto, ma il diritto in funzione del processo".
«L'avvio di una legislatura che, per alcuni, si preannuncia "costituente" avrebbe forse consigliato di rinviare una nuova edizione del manuale. Tuttavia, le numerose e significative novità intervenute sia sul piano costituzionale che legislativo e giurisprudenziale nei quasi tre anni trascorsi dalla precedente edizione ci hanno spinto a dare alle stampe questo nuovo testo. Si tratta di novità che attengono sia alla forma di governo che alla forma di Stato. Sotto il primo profilo vanno ricordate soprattutto le modifiche che hanno riguardato il numero dei parlamentari e la parificazione dell'elettorato attivo per Camera e Senato. Modifiche che sono appena divenute operative e che già hanno prodotto i loro effetti sul terreno dei regolamenti parlamentari. Modifiche che sono intervenute in un quadro generale, sempre in ordine alla forma di governo, caratterizzato da sviluppi singolari: dalla formazione del Governo Draghi, alla vicenda relativa alla rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, alla conclusione anticipata della legislatura. Tutto ciò mentre risulta ulteriormente accentuata l'atrofizzazione della legge parlamentare. Sotto il secondo profilo, quello della forma di Stato, al di là degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali (specie della giurisprudenza costituzionale) in tema di diritti di libertà, va sottolineata la ripresa del dibattito sull'assetto dell'autonomia regionale. Più in particolare, accantonata la prospettiva di rimettere mano al testo del Titolo V della seconda parte della Costituzione, così come riformato nel 2001, sta prendendo corpo l'ipotesi dare attuazione del regionalismo differenziato, previsto dall'art. 116, co. 3, Cost. Tale ipotesi fa oggi parte ufficialmente del programma dell'attuale Governo ma ha suscitato e suscita numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità col disegno costituzionale complessivo nonché all'impatto che questo istituto è in grado di produrre sull'impianto generale del nostro regionalismo. Quelli segnalati non sono che alcuni dei profili presi in considerazione per rendere il testo il più possibile aggiornato e avvertito degli sviluppi che si registrano nel nostro contesto politico-istituzionale. Nel concludere il nostro lavoro vogliamo render noto che per questa nuova edizione ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione del Prof. Giovanni Tarli Barbieri che vogliamo ringraziare così come ringraziamo il gruppo di giovani che si è fatto carico del compito di raccogliere e ordinare il necessario materiale documentario e composto dai dottorandi di ricerca Giovanni Aversente, Jacopo Mazzuri e Leonardo Alberto Pesci, dall'assegnista di ricerca Edoardo Caterina e dal ricercatore a tempo determinato Matteo Giannelli.»
Dopo l’edizione del 2021 sono state emanate le seguenti norme: l'incremento dell'obbligo di informazione (d.lgs. n. 104 del 2022); congedo di paternità e permessi per chi accudisce un disabile (d.lgs. n. 104 del 2022); una norma relativa al periodo di prova (art. 7 d.lgs. n. 104 del 2022); cumulo di impieghi (art. 8 d.lgs. n. 104 del 2022); la procedimentalizzazione dell'ob-bligo di sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 è stata modificata (d.l. n. 146 del 2021 conv. legge n. 215 del 2021); parità di genere (legge n. 162 del 2021); procedura preventiva per il licenziamento collettivo per evitare le delocalizzazioni (legge n. 234 del 2021 art. 1, c. 224 e ss.); i contratti collettivi possono prevedere la giustificazione del termine (d.l. n. 73 del 2021 conv. legge n. 106 del 2021); la disciplina del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021). Ovviamente la Corte costituzionale e la Cassazione hanno pronunziato sentenze importanti.
A poco più di cinquant'anni dalla direttiva 68/151/CEE , l'interesse per lo studio della disciplina della costituzione di società di capitali ha ricevuto nuova linfa dall'ambizioso progetto (c.d. Company Law Package) con il quale il legislatore dell'Unione europea è tornato ad occuparsi del tema, ponendosi nel solco dei molteplici interventi di semplificazione e di digitalizzazione del diritto dell'impresa. Il progetto, nella parte che qui più interessa, è sfociato nell'adozione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Nella relazione che accompagna la relativa proposta - preceduta dalla comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 , dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sul piano d'azione UE per l'eGovernment 2016-2020 , da due ampi studi sull'impatto dell'utilizzo di strumenti digitali nel diritto societario e da un report sulla digitalizzazione dell'ICLEG - si legge che «facilitando l'interazione digitale con le autorità degli Stati membri, la proposta dovrebbe apportare notevoli vantaggi alle imprese in termini di semplificazione». Ed infatti, il leitmotiv della direttiva (UE) 2019/1151 può senz'altro individuarsi nello sviluppo e nella promozione di misure di completa digitalizzazione delle procedure inerenti all'esercizio di attività imprenditoriali, soprattutto di piccole e medie dimensioni, già nella fase del loro avvio (costituzione). Queste misure sono in grado - secondo il legislatore della UE - di facilitare la costituzione delle società di capitali e la registrazione delle loro succursali, riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, i quali derivano anche da «disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente.
Il Codice sistematico offre al lettore uno strumento unico di approfondimento del processo penale: grazie a un metodo innovativo, i commenti alle previsioni codicistiche aiutano a cogliere l'unitarietà e la complessità del sistema processuale. Ispirato alle esigenze didattiche e di studio degli studenti universitari e post-universitari, il Codice è destinato anche a chi affronti la materia per ragioni concorsuali o professionali. La presente edizione è aggiornata ai d.lgs. 150 e 151 del 2022 (riforma Cartabia).
Autori: Mirone Aurelio; Sciuto Maurizio; Sanfilippo Pierpaolo M.; Pisani Luca; Dacco' Alessandra; Santagata De Castro Renato; Cian Marco; Cetra Antonio; Sarti Davide; Sciarrone Alibrandi Antonella; Ginevra Enrico; Speranzin Marco; De Acutis Maurizio.